Dal 1° luglio 2007 in Italia, come nel resto d'Europa, è scattata la completa liberalizzazione della domanda di energia, in attuazione delle Direttive UE 54 (elettricità) e 55 (gas) del 2003. Per il gas già dal gennaio 2003 tutti i consumatori possono rivolgersi al venditore che propone l'offerta ritenuta più interessante.
Cosa vuole dire che il mercato del gas naturale è libero?
Significa che i clienti possono scegliere liberamente da quale venditore, e a quali condizioni, comprare il gas.
L'impresa di distribuzione, che gestisce la rete di gasdotti locale su cui transita il gas per essere consegnato al cliente, rimane invece la stessa anche se il cliente sceglie di cambiare il proprio fornitore. Pertanto, la tariffa di distribuzione che il cliente paga al venditore è uguale, indipendentemente dal fornitore scelto.
Da quando posso scegliere il fornitore di gas?
Dal 1 gennaio 2003 è possibile per tutti i clienti, compresi i clienti domestici, acquistare il gas naturale scegliendo l'offerta più rispondente alle proprie esigenze.
Ma se cambio fornitore devo cambiare il contatore o sostituire i tubi? Cambiare il fornitore è semplice, il Cliente deve solamente sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura con la nostra Società di Vendita che si occuperà di tutte le procedure senza inutili code o noiosi iter burocratici. Il vecchio fornitore provvederà a emettere l'ultima bolletta di fine fornitura e da quel momento le bollette saranno emesse da Bluè Gas. Non deve essere montata alcuna nuova apparecchiatura. Il gas è distribuito attraverso la normale rete di gas e la lettura avviene attraverso il normale contatore (che rimane lo stesso).
Quali servizi sono stati liberalizzati?
E' stata liberalizzata l'attività di vendita al dettaglio del gas naturale a tutti i clienti finali.
Perché il gas arrivi nelle abitazioni per essere venduto ai clienti deve essere estratto dai giacimenti, in Italia o all'estero, e trasferito attraverso le reti di trasporto nazionali e di distribuzione locali fino al contatore.
Le attività di trasporto e distribuzione restano gestite in esclusiva da singoli operatori perché non sarebbe conveniente realizzare nuove reti in concorrenza con quelle esistenti. Nel caso della distribuzione locale ciascun operatore si aggiudica l'esclusiva attraverso la partecipazione ad una gara indetta dall'ente locale.
La liberalizzazione porta dei vantaggi?
Si. Infatti con la liberalizzazione, le imprese che vendono gas naturale sono in concorrenza tra loro, così come lo sono le imprese che lo estraggono o lo importano dall'estero per rivenderlo all'ingrosso ai venditori. Per acquisire nuovi clienti, le imprese di vendita possono sviluppare e proporre anche ai clienti domestici nuove offerte commerciali per la fornitura di gas.
I clienti potranno quindi scegliere, tra le offerte commerciali disponibili, quella più conveniente o più adatta alle proprie esigenze.
Ci sono regole nel mercato liberalizzato?
Si. La liberalizzazione del mercato del gas naturale è comune a tutti i Paesi europei e l'Unione europea ha anche stabilito le regole fondamentali perché i clienti più deboli siano comunque tutelati.
Ciascuno dei Paesi membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia, può definire in modo autonomo tali regole, nel rispetto delle regole europee.
Nel mercato libero i consumatori sono meno tutelati?
No, non sono meno tutelati. Accanto ai diritti già acquisiti relativi alla qualità commerciale e alla sicurezza del servizio, con l'avvio del mercato libero sono state introdotte nuove forme di tutela, ad esempio in materia di informazione e trasparenza delle offerte commerciali e dei prezzi, in modo che i clienti abbiano tutte le informazioni necessarie per scegliere e per cogliere i vantaggi della concorrenza tra le imprese di vendita.
Chi può vendere gas nel mercato liberalizzato?
L'attività di vendita è libera, ma per poterla svolgere le imprese di vendita devono ottenere un'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Inoltre, le imprese che vendono il gas devono necessariamente essere soggetti diversi dalle imprese di distribuzione, che a loro volta non possono in nessun caso vendere gas.
Per ottenere l'autorizzazione ministeriale, le imprese di vendita devono possedere alcuni requisiti, che riguardano ad esempio la solidità finanziaria, la capacità tecnico commerciale, l'effettiva disponibilità del gas. Nello svolgere la loro attività i venditori devono rispettare, tra l'altro, i provvedimenti emanati dall'Autorità; se non lo fanno, la loro autorizzazione può essere revocata dal Ministero dello sviluppo economico.
Dal 2003, per rispettare l'obbligo di separazione tra vendita e distribuzione, la maggior parte delle imprese di distribuzione ha creato una società di vendita, spesso denominata con una ragione sociale simile, alla quale ha trasferito tutti i contratti di fornitura dei clienti. Oltre a queste, sono anche sorte nuove società di vendita, e hanno fatto il loro ingresso in Italia società di vendita straniere.
Che cos'è il bonus sulla bolletta del gas?
Dal 15 dicembre 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale gas" (ovvero 'il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal decreto legge 185/08, convertito con la Legge 2/2009, che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas.
Potranno accedere al bonus sociale tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500 euro.
Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. La compensazione è riconosciuta anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, se non si ha un contratto diretto con un venditore di gas, il bonus potrà essere ritirato presso gli sportelli delle Poste Italiane (erogazione tramite bonifico domiciliato).
L'ammontare della compensazione della spesa è differenziato per zone climatiche, per categorie d'uso del gas naturale e parametrato al numero dei componenti della famiglia. La compensazione è valida dodici mesi rinnovabili con apposita richiesta. Il bonus vale esclusivamente per le forniture di gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL). Per i soggetti che ne fanno richiesta entro il 30 aprile 2010 il bonus verrà riconosciuto retroattivamente anche per l'anno 2009.
Per accedere al bonus sociale gas il cittadino deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas (reperibili sulle bollette).
Oltre all'apposita modulistica, il cittadino che intende fare richiesta di ammissione al bonus sociale dovrà allegare copia dell'attestazione ISEE, unitamente alla copia del proprio documento di identità. Il bonus gas, inoltre, è cumulabile con il bonus elettrico, la riduzione sulle bollette dell'energia elettrica già introdotta in precedenza a sostegno delle famiglie in particolari condizioni di disagio economico e fisico.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito del Ministero dello Sviluppo Economico
www.sviluppoeconomico.gov.it o chiamare il numero verde 800.166.654