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Il prezzo del gas

Il prezzo del metano, nella sua completezza, è composto dalla tariffa di vendita, dai costi per la distribuzione e il vettoriamento, dall'imposta erariale di consumo, dall'addizionale regionale e dall' I.V.A.

 

I criteri per le modalità di calcolo delle tariffe di vendita sono di competenza dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, La tariffa copre i costi associati al costo di approvvigionamento del gas e all'attività di distribuzione e vendita.

 

L'imposizione fiscale, stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalle Regioni, incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso le seguenti voci:


  • Imposte di consumo, espressa in Euro/mc, è articolata per tipologia di utilizzo del gas.
  • Addizionale regionale, espressa in Euro/mc, è articolata per tipologia di utilizzo del gas e varia da regione a regione
  • I.V.A, imposta sul valore aggiunto espressa in termini percentuali, applicata all'importo complessivo (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale) e differenziata per destinazione d'uso del gas.


AGEVOLAZIONI

Le forniture di gas metano sono soggette all'imposta di consumo erariale e alle addizionali regionali, con aliquote differenziate a seconda dell'ubicazione geografica dell'utenza e del tipo di utilizzo civile o industriale. In alcuni casi sono previste aliquote d'imposta ridotte o esenzioni.

 

Agevolazioni sull'imposta di consumo erariale

 

Chi ne ha diritto: i Clienti che utilizzano il metano per produzione di energia elettrica, per cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica e calore), per attività industriali, artigianali ed agricole, in locali posti all'interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende in cui viene svolta l'attività produttiva. Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano nel settore alberghiero, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nonché alle attività ricettive svolte da istituzioni non aventi fini di lucro finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

 

Come ottenerla: la richiesta va presentata al momento della domanda di attivazione della fornitura, oppure successivamente, allegando i seguenti documenti: dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal legale rappresentante in duplice copia; certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in originale, oppure autocertificazione riportante tutti i dati della società; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. per gli esercizi di ristorazione in cui il gas metano è utilizzato, oltre che per la ristorazione, anche per il servizio bar.



Codice di Condotta

La regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e vendita di gas naturale si riferisce alla tempestività nell'esecuzione da parte del distributore o del venditore di alcune prestazioni richieste dai clienti (come ad esempio preventivi, allacciamenti, attivazioni, verifiche tecniche, risposta a reclami e a richieste scritte di informazioni, ecc).

Lo scopo della regolazione della qualità commerciale è duplice: da una parte tutelare i clienti attraverso la definizione di standard di qualità nazionali ed uniformi, dall'altra promuovere il miglioramento medio complessivo del servizio.

Gli standard nazionali di qualità commerciale definiti dall'Autorità hanno sostituito gli standard di qualità definiti autonomamente dai singoli esercenti nelle rispettive Carte dei servizi, che comportavano una notevole diversità di trattamento dei clienti nelle differenti zone del paese.

Scarica il codice di condotta >>>

 

La sicurezza

L'uso del gas distribuito a mezzo di rete richiede una grande attenzione agli aspetti della sicurezza, intesa come salvaguardia fisica delle persone e delle cose dai danni derivanti da esplosioni, da scoppi e da incendi provocati dal gas.

Migliori condizioni di sicurezza dipendono dall'odorizzazione del gas, dalla riduzione delle dispersioni (ottenuta attraverso l'ispezione della rete di distribuzione e la protezione catodica delle reti in acciaio) e dalla presenza di un servizio di pronto intervento in grado di intervenire tempestivamente in caso di chiamata.

Per motivi tecnici, non è possibile ridurre a zero le dispersioni dagli impianti di distribuzione del gas, ma è possibile contenerne il numero e l'entità anche al fine di minimizzare l'impatto ambientale derivante dalle fughe di gas naturale per la conseguente diffusione in atmosfera di gas aventi caratteristiche di gas serra.

L'Autorità ha provveduto a regolare con le deliberazioni n.236/00 e n. 168/04 la sicurezza nella distribuzione del gas fino ai contatori dei clienti, mentre ha regolato le attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas con la deliberazione n. 40/04n canone fisso l'azienda:

 

La continuità del servizio

Il gas dovrebbe essere fornito con continuità ai clienti, in quanto le interruzioni del servizio possono provocare agli utenti danni e disagi ed esporre loro a rischi per la sicurezza, all'atto della riattivazione dell'erogazione del gas.

Scopo della regolazione della continuità è promuovere il miglioramento della continuità del servizio riducendo il numero e la durata delle interruzioni (non essendo possibile, per motivi tecnici, eliminarle del tutto).

 

Gli indicatori di sicurezza e continuità

L'Autorità ha selezionato una serie di indicatori relativi ad attività rilevanti per la sicurezza e la continuità del servizio.

Dall'1 gennaio 2002 ogni impresa distributrice con più di 5.000 clienti finali (e per ogni impianto da essa gestito con più di 1.000 clienti finali allacciati) è tenuta a registrare ed aggiornare i dati riguardanti la sicurezza e la continuità.

I dati devono essere comunicati all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno. L'Autorità provvede all'attribuzione di un punteggio relativo ad ogni indicatore e procede alla pubblicazione comparativa dei livelli effettivi di sicurezza e continuità, al fine di stimolare i distributori al miglioramento degli stessi.



Gli obblighi di servizio

Per alcune delle attività rilevanti per la sicurezza l'Autorità ha introdotto una serie di obblighi di servizio.

In particolare sono stati fissati la percentuale minima annua di rete che dovrà essere sottoposta ad ispezione per la ricerca sistematica delle dispersioni di gas prevedendo l'obbligo di ispezione dell'intera rete ogni quattro anni. Inoltre, è stato stabilito il numero minimo annuo di misure del grado di odorizzazione del gas che dovranno essere effettuate dal distributore.

I distributori dovranno inoltre dotare ogni punto di alimentazione della rete di un idoneo gruppo di misura del gas immesso in rete e ogni gruppo di riduzione finale in antenna di doppia linea in modo conforme a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia.

I distributori devono inoltre dotarsi di cartografia aggiornata degli impianti con aggiornamento della stessa entro sei mesi da ogni modifica intervenuta.

L'Autorità effettua controlli periodici a campione per verificare il rispetto degli obblighi di sicurezza e di continuità del servizio.

 

Il pronto intervento

L'Autorità ha introdotto l'obbligo per le società di distribuzione di gas di fornire, per le chiamate di pronto intervento, uno o più recapiti telefonici attivi ventiquattro ore su ventiquattro per tutto l'anno. Il distributore di gas deve inoltre disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento. Le deliberazioni prevedono, invece, per le società di vendita del gas l'obbligo di fornire ai propri clienti finali i recapiti telefonici per le chiamate di pronto intervento comunicati dai distributori.

L'obbligo di effettuazione del pronto intervento da parte del distributore comprende anche le chiamate relative a segnalazione di fuga di gas sull'impianto del cliente.

Per quanto riguarda il pronto intervento è stata definita la percentuale minima di chiamate (90%) per le quali l'arrivo sul luogo di intervento deve avvenire entro 60 minuti.

Inoltre è stato previsto un livello generale di pronto intervento ovvero il 95% delle chiamate telefoniche per pronto intervento deve essere seguito da un intervento con arrivo sul luogo di chiamata entro il tempo massimo di 60 minuti. Il distributore che non ha rispettato per l'anno di riferimento il livello generale, per cause riconducibili all'esercente stesso, è tenuto a pagare una penalità pari a 500,00 euro per ogni intervento effettuato mancante al raggiungimento del livello generale.

 

Le emergenze e gli incidenti da gas

Le deliberazioni dell'Autorità stabiliscono che ogni distributore debba disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte che lo pongano in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze e degli incidenti da gas in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformità delle norme tecniche vigenti in materia.

Ogni distributore deve inoltre trasmettere obbligatoriamente al Cig (Comitato Italiano Gas) tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza in merito ad incidenti da gas accaduti e derivanti dall'uso del gas da esso distribuito.

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